IMU Imposta Municipale Propria
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Servizio attivo
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A chi è rivolto
Ai proprietari, usufruttuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di abitazione, uso, enfiteusi e superficie su immobili ubicati in Italia, anche se non residenti.
Presupposto dell'IMU, Imposta Municipale Unica, è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa l'abitazione principale assoggettata all'imposta solo se di lusso, ossia appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7), terreni agricoli e aree edificabili.
Descrizione
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
Il comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
L' IMU è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019).
Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente. Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente
Aliquote
Come fare
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. L’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto.
Per i fabbricati iscritti in catasto (articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80: per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera d, legge 160 del 2019, si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con provvedimento dell’amministrazione comunale possono essere determinati periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
Alla luce di tali previsioni normative, l’ente con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 27/10/2023 conferma, per l’anno 2024 i valori di riferimento delle aree edificabili.
2024 - Valori minimi aree edificabili
Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera e, legge 160 del 2019, si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati (articolo 1, comma 758, legge n.160/2019):
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.
Riduzioni
La base imponibile viene ridotta nella misura del 50%:
per i fabbricati di interesse storico o artistico,
La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 747, lettera a), legge n. 160/2019) stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).
i fabbricati inagibili o inabitabili
Secondo la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 747, lettera b, legge n. 160/2019), la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Dichiarazione ai fini della riduzione del 50% della base imponibile IMU pdf
Le unità immobiliari in comodato a parenti –
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. È quanto prevede l’art. 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019.
La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La riduzione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Nel focus del 21 luglio 2021, il Dipartimento delle Finanze ha rammentato che per le abitazioni date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è, invece, prevista direttamente dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Tale agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Cosa serve
Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
- visura catastare dove è presente la rendita dell’immobile Vai a Visure Catastali Online
- mesi di possesso
- percentuale di possesso
- aliquota di riferimento
- detrazioni spettanti
Cosa si ottiene
Vai al calcolatore:
Accedendo direttamente da questo link:
Si invita a prestare molta attenzione ai dati inseriti per evitare errori di calcolo conseguenti all'errata indicazione dei parametri richiesti.
E’ possibile utilizzare il calcolatore anche per le annualità pregresse fino al 2019
Ravvedimento Operoso Tributi Comunali
Nel caso di richiesta di rimborso/compensazione: l’ufficio procede alla verifica sulla fondatezza della richiesta e fornisce risposta, positiva o negativa motivata. In caso di accoglimento della richiesta
Cosa si ottiene
Modello F24
Modello F24 Semplificato
Tempi e scadenze
Nei casi in cui è prevista la presentazione della DICHIARAZIONE IMU si dovrà utilizzare il modello ministeriale e dovrà essere presentata entro il 30/06 dell'anno successivo a quello di riferimento (01/07/2024 per l’anno 2023)
Dichiarazione IMU/IMPi e dichiarazione IMU ENC anno 2024
Versamento:
- Entro il 16 giugno scade il termine per il versamento della rata in acconto, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote dell’anno precedente;
- Entro il 16 dicembre di ogni anno deve essere versata il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il versamento in un’unica soluzione per l’imposta dovuta per tutto l’anno deve essere fatto entro il 16 giugno.
Se la scadenza cade di sabato o giorno festivo è automaticamente spostata al primo giorno lavorativo utile
Procedure collegate all'esito
Gli atti relativi sono consultabili
Accedi al servizio
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Ulteriori informazioni
Ufficio di riferimento: Ufficio Tributi, tel. 0532 819113 e selezionare 208
Condizioni di servizio
Contatti
Documenti
- FUNZIONARIO RESPONSABILE
- 2023 - Delibera aliquote IMU
- 2016 - Delibera aliquote IMU
- 2016 - Valori minimi aree edificabili
- 2017 - Delibera aliquote IMU
- 2017 - Valori minimi aree edificabili
- 2018 - Delibera aliquote IMU
- 2018 - Valori minimi aree edificabili
- 2019 - Delibera aliquote IMU
- 2019 - Valori minimi aree edificabili
- 2020 - Delibera aliquote IMU
- 2020 - Valori minimi aree edificabili
- 2021 - Delibera aliquote IMU
- 2021 - Valori minimi aree edificabili
- 2022 - Delibera aliquote IMU
- 2022 - Valori minimi aree edificabili
- 2023 - Valori minimi aree edificabili
- 2015 - Valori minimi aree edificabili
- 2015 – Delibera aliquote IMU
- REGOLAMENTO IMU dal 01/01/2020
- REGOLAMENTO IMU fino al 31/12/2019
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